Voli, nuove tutele per i passeggeri dal 23 ottobre 2027
Rimborsi entro sette giorni, maggiori obblighi per le compagnie quando un volo viene cancellato o una coincidenza salta, più trasparenza sul costo del bagaglio a mano e nuove tutele per chi viaggia con bambini o necessita di assistenza. Il regolamento Ue 2026/2202 aggiorna la disciplina europea sui diritti dei passeggeri aerei e sulla responsabilità dei vettori per persone e bagagli. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre, entrerà formalmente in vigore il 22 ottobre 2026, ma le nuove disposizioni saranno applicabili dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora continueranno a valere le regole attuali. La revisione interviene sui disservizi più frequenti, dai ritardi alle cancellazioni, dal negato imbarco alle valigie danneggiate o consegnate in ritardo. Precisa inoltre gli obblighi di informazione e le procedure per chiedere compensazioni e presentare reclami, distinguendo il rimborso del biglietto dall’indennizzo dovuto nei casi previsti. Qui l’analisi di Altroconsumo.
RITARDI
Per i ritardi all’arrivo di almeno tre ore, la compensazione resta legata alla distanza: 250 euro fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli interni all’Ue superiori a 1.500 chilometri e per gli altri viaggi tra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro negli altri casi. Restano le eccezioni per le circostanze straordinarie. Nei casi previsti, la compensazione da 600 euro può essere ridotta della metà se l’arrivo avviene entro quattro ore dall’orario originariamente previsto. Quando il ritardo alla partenza raggiunge cinque ore, il passeggero può rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso.
CANCELLAZIONI
Per le cancellazioni resta la soglia dei 14 giorni: se la compagnia informa il viaggiatore almeno due settimane prima, la compensazione non è dovuta. Per gli avvisi successivi, il testo prevede un’eccezione quando viene offerta una soluzione alternativa che parte non più di un’ora prima e arriva meno di due ore dopo gli orari originari.
RIMBORSI
Il rimborso, una volta scelto dal passeggero, deve essere effettuato entro sette giorni di calendario. Comprende il prezzo integrale dei biglietti e, quando previste, le commissioni dell’intermediario. Se le tratte già percorse non servono più rispetto al programma originario, può essere previsto anche il ritorno al punto iniziale di partenza. La riprotezione dovrà prendere in considerazione anche voli di altre compagnie, itinerari differenti e aeroporti alternativi. Quando appropriato rispetto alla distanza, potranno essere utilizzati treni o autobus. Il trasferimento dall’aeroporto alternativo a quello originariamente previsto resta a carico del vettore.
Una delle novità riguarda la possibilità di organizzarsi autonomamente. Se il passeggero comunica di voler proseguire il viaggio e la compagnia non offre entro tre ore una soluzione alternativa a condizioni comparabili, il viaggiatore può utilizzare le alternative previste dal regolamento e chiedere il rimborso delle spese, entro il limite del 400% del prezzo del biglietto o dei biglietti, comprese le commissioni di intermediazione.
COINCIDENZE
Per le coincidenze, la distinzione decisiva è tra viaggio coperto da un unico contratto e voli acquistati con contratti separati. Nel primo caso conta il ritardo alla destinazione finale: possono spettare compensazione, riprotezione e assistenza. Se il tempo di cambio previsto nel viaggio venduto è insufficiente, la compagnia non può utilizzare questa circostanza per negare la compensazione. Il diritto non sorge invece quando la perdita della coincidenza dipende dal passeggero, nonostante un tempo di trasferimento sufficiente. Con contratti separati, ogni volo viene considerato autonomamente e la perdita del successivo non dà automaticamente diritto alla riprotezione dell’intero itinerario. Il venditore dovrà chiarire questa differenza prima dell’acquisto, anche quando i biglietti vengono comprati insieme attraverso lo stesso sito.
ASSISTENZA
Le nuove disposizioni fissano tempi più precisi per l’assistenza durante l’attesa: bevande o ristori ogni due ore, un pasto dopo tre ore e successivamente ogni cinque ore, fino a un massimo di tre pasti al giorno. Sono previsti accesso a internet e due telefonate. Quando occorre pernottare, la compagnia deve fornire albergo e trasferimenti; nelle circostanze straordinarie previste, l’alloggio potrà essere limitato a tre notti. Negli aeroporti Ue con traffico commerciale dovranno essere disponibili gratuitamente acqua potabile e punti di ricarica dei dispositivi.
Per i passeggeri già a bordo di un aereo fermo a terra, il vettore deve garantire, compatibilmente con sicurezza e condizioni operative, temperatura adeguata, accesso ai servizi igienici e acqua. Dopo due ore deve essere consentito lo sbarco, salvo impedimenti legati, tra l’altro, alla sicurezza, ai controlli di frontiera o al traffico aereo.
BAGAGLIO A MANO
Sul bagaglio a mano, la riforma interviene soprattutto sulla trasparenza del prezzo. Prima dell’inizio della prenotazione dovrà essere mostrata, per impostazione predefinita, anche la tariffa comprensiva di un bagaglio a mano. Le compagnie potranno continuare a proporre tariffe che escludono il trolley. Resta gratuito un oggetto personale di dimensioni massime di 40 per 30 per 15 centimetri oppure sistemabile sotto il sedile davanti al passeggero, nel rispetto dei requisiti di sicurezza. Dimensioni, peso, numero di colli e supplementi dovranno essere indicati chiaramente, insieme alle condizioni per strumenti musicali, attrezzature sportive, passeggini e seggiolini. Se un bagaglio ammesso in cabina viene trasferito in stiva per ragioni operative, di sicurezza o di spazio, non potranno essere chiesti costi aggiuntivi.
BAGAGLI SMARRITI
Per bagagli smarriti, danneggiati o in ritardo, negli aeroporti Ue sarà disponibile un modulo comune nell’area di riconsegna, oltre che sui siti e sulle app delle compagnie. Restano i termini della Convenzione di Montreal: sette giorni per il reclamo relativo al danneggiamento del bagaglio registrato e 21 giorni per il ritardo. I vettori dovranno indicare anche come recuperare gli oggetti dimenticati a bordo.
I voucher potranno essere proposti, ma non imposti. Servirà il consenso espresso del passeggero su un supporto durevole, senza caselle preselezionate. La validità massima sarà di 12 mesi, prorogabile una sola volta per altri 12 con accordo esplicito. L’importo residuo alla scadenza dovrà essere rimborsato automaticamente entro sette giorni.
In caso di negato imbarco contro la volontà del passeggero, la compensazione dovrà essere versata entro sette giorni di calendario, oltre all’assistenza e alla scelta tra rimborso e riprotezione. La compagnia non potrà inoltre negare il volo di ritorno, né chiedere un supplemento, soltanto perché il viaggiatore non ha utilizzato l’andata prevista dallo stesso contratto.
PERSONE CON DISABILITA’
Tutele specifiche riguardano persone con disabilità o mobilità ridotta, donne incinte, neonati, minori non accompagnati e passeggeri con particolari esigenze mediche. Chi accompagna una persona con esigenze specifiche o un bambino, nell’ambito dello stesso contratto, avrà diritto gratuitamente a un posto adiacente quando disponibile. In mancanza, il vettore dovrà cercare una soluzione che consenta di sedere vicino. Sono previste priorità d’imbarco per le categorie indicate, gli accompagnatori e i cani da assistenza riconosciuti. Il passeggino potrà essere utilizzato gratuitamente fino al gate o alla porta dell’aeromobile e dovrà essere restituito alla porta, salvo impedimenti di sicurezza, capacità o operativi. Per ausili alla mobilità e cani da assistenza sarà possibile dichiarare gratuitamente il valore; in caso di perdita o danneggiamento, la compagnia dovrà attivarsi rapidamente per una soluzione temporanea.
CARTA D’IMBARCO
La carta d’imbarco digitale potrà essere stampata e utilizzata se leggibile. Dopo il check-in sarà possibile chiedere al vettore una copia cartacea senza costi aggiuntivi; per ottenerla non potrà essere imposto l’uso di una determinata app o la creazione di un account. Gli errori ortografici nel nome dovranno essere corretti gratuitamente almeno una volta, se la richiesta arriva almeno 48 ore prima della partenza. La tutela comprende gli aggiornamenti dovuti a cambiamenti amministrativi del nome, ma non consente di trasferire il biglietto a un’altra persona.
La richiesta di compensazione dovrà essere presentata entro nove mesi dalla data effettiva di partenza indicata sul biglietto. La compagnia dovrà confermarne subito la ricezione e, entro 30 giorni di calendario, pagare o motivare il diniego. Entro 96 ore dalla conclusione del viaggio dovrà inoltre informare il passeggero del diritto alla compensazione maturato nei casi previsti e spiegare come richiederla: il pagamento avverrà su richiesta.
RECLAMO
Il reclamo potrà essere presentato entro 12 mesi dal volo effettuato o previsto, oppure entro tre mesi dalla richiesta di compensazione se questo termine è successivo. La ricezione dovrà essere confermata entro sette giorni lavorativi; la risposta motivata arriverà normalmente entro un mese e, nei casi più complessi, comunque in meno di due mesi. Per invocare una circostanza straordinaria non basterà una formula generica. Il vettore dovrà indicare l’evento, dimostrarne il collegamento diretto con il disservizio e spiegare perché non fosse possibile evitarlo adottando tutte le misure ragionevoli. Completano la riforma informazioni sui diritti a check-in e gate, accessibili anche tramite QR code, e un’etichetta Ue volontaria per identificare, durante la prenotazione, i viaggi coperti dalle tutele europee.





